Città di Vignola: variante normativa per le aree agricole
Deliberata la variante normativa relativa alle aree agricole
Il Consiglio Comunale di Vignola ha adottato nella seduta dell’8 marzo 2011 un’importante variante normativa alle norme tecniche attuative del vigente piano regolatore in relazione alle zone a destinazione agricola. Tramite la variante si adeguano le norme ai dettami della legge regionale 20 del 2000 (art. A-21) e alle indicazioni del piano territoriale provinciale (PTCP) approvato nel 2009, e si tiene conto dei fenomeni di forte consumo del territorio agricolo vignolese negli ultimi 10 anni. L’amministrazione comunale, avendo posto tra gli obiettivi primari del governo del territorio la tutela e la valorizzazione del patrimonio rurale, ha predisposto una variante finalizzata da una parte alla limitazione del consumo degli ambiti agricoli per la realizzazione di nuovi interventi residenziali, dall’altra ad un concreto incentivo delle attività agricole e del territorio rurale. Con il nuovo strumento, non verranno più consentiti piani particolareggiati in zona agricola che permettevano a tutti operazioni di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con diverse tipologie e con finalità ed usi non agricoli. Le nuove costruzioni nelle zone agricole sono ammesse solo se funzionali all’attività agricola e saranno assoggettate alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale (PSA), che consentirà di valutare la sostenibilità ambientale e tecnico-economica degli interventi proposti. Il PSA prescinde dagli indici edificatori dei suoli agricoli e subordina l’intervento alla sua effettiva necessità e sostenibilità. Per gli edifici e gli impianti agricoli già esistenti gli imprenditori agricoli potranno procedere al rinnovo (demolizione e ricostruzione) o al recupero edilizio sempre con usi agricoli con intervento diretto, senza dover ricorrere allo strumento PSA. Per gli edifici censiti come beni culturali sono introdotti criteri innovativi di incentivazione al recupero, che dovrà rispettare le indicazioni delle specifiche schede di censimento. Per gli edifici non più funzionali all’attività agricola e con caratteristiche dimensionali e tipologiche incompatibili con la valorizzazione del territorio e paesaggio agricolo (impatto eccessivo) resta possibile solo o la riconversione agricola o la delocalizzazione nelle aree edificabili dell’attuale PRG.
La delibera ha visto la consultazione delle associazioni agricole e complessivamente quattro riunioni della terza commissione consiliare, ed è stata approvata con i voti di PD e IdV. Le minoranze si sono espresse con un voto di astensione, apprezzando alcuni aspetti del documento, ma indicando unitariamente i nodi ritenuti problematici da affrontare in una fase successiva.
Claudia Gasparini